Art. 9.
(Costi inerenti al contrassegno).

      1. Ai sensi della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, coloro ai quali è rilasciato il contrassegno disabili permanente sono esenti dall'imposta di bollo sia per la domanda di rilascio e di rinnovo sia per il contrassegno medesimo, da eventuali tasse comunali, nonché dalle spese di segreteria.
      2. Le persone affette da una invalidità totale e permanente sono esenti da ogni spesa relativa al rilascio della certificazione medica o al rinnovo.
      3. Le spese relative a verifiche a campione o ad accertamenti mirati sono a carico dell'ente richiedente.
      4. Qualora il cittadino disabile rifiuti o non si sottoponga alla verifica o all'accertamento di cui al comma 3, il rilascio del contrassegno è revocato, con obbligo di riconsegna entro cinque giorni dalla sua notifica.